Il Libro Unico del Lavoro (LUL), introdotto in Italia nel 2008, ha sostituito il libro paga, il registro delle presenze e il libro matricola.
Si è trattato di una semplificazione importante soprattutto per le piccole imprese, che spesso faticavano a restare allineate con l’obbligo di registrare giornalmente le presenze dei lavoratori, come prevedeva l’art. 25 del DPR 1124/1965 ormai abrogato.
Solo quando l’attività lavorativa veniva svolta fuori sede, la norma dava la possibilità di aggiornare le presenze entro il giorno 3 del mese successivo a quello di competenza, ma per le aziende operanti nell’ambito della cantieristica era spesso impossibile essere tempestive.
Libro Unico del Lavoro e la semplificazione nella registrazione delle presenze
Oggi i datori di lavoro privati sono liberi di raccogliere e rilevare le presenze dei lavoratori con il metodo che ritengono opportuno, elettronico o manuale, purché nel rispetto dello statuto dei lavoratori e del codice della Privacy (GDPR).
La norma prevede unicamente l’obbligo di riportare le presenze sul Libro unico del lavoro entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
Al contrario di quanto avviene in quasi tutti i paesi UE, allo stato attuale non esiste in Italia una norma che disciplini la rilevazione giornaliera delle presenze.
TradeCube ha illustrato cosa avviene nella UE, link TRASFERTE ESTERE REGISTRAZIONE PRESENZE, in particolare con riferimento alle trasferte internazionali dei lavoratori.
Che cosa comporta l’assenza di un obbligo di rilevazione giornaliera delle presenze
Il sistema vigente in Italia, sebbene molto comodo soprattutto per le piccole imprese che non hanno un sistema elettronico di rilevazione delle presenze, ha vari inconvenienti, tra i quali quelli che illustriamo di seguito.
Non permette ai lavoratori di verificare l’orario di lavoro effettuato e la correttezza della sua remunerazione.
Il datore di lavoro è obbligato a consegnare al lavoratore il cedolino o prospetto paga, estratto dal Libro Unico del Lavoro, ma non il calendario delle presenze.
Il “Vademecum sul Libro Unico del Lavoro” del Ministero del Lavoro, così risponde al quesito n. 23 – Vi è l’obbligo di consegna delle presenze (estratto del Libro Unico) al lavoratore? No, nemmeno su richiesta del lavoratore. Tranne che l’obbligo non sia espressamente previsto dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.
La giurisprudenza si è più volte pronunciata in favore del lavoratore che aveva richiesto di ottenere copia del calendario delle presenze, anche in conformità al diritto di accesso ai dati personali previsto dal Codice della Privacy.
Non permette la verifica puntuale del rispetto delle norme sull’orario di lavoro
Il D.Lgs. 66/2003, in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, prevede in estrema sintesi quanto segue:
- orario normale di lavoro 40 ore settimanali – art. 3
- durata massima orario settimanale 48 ore – art. 4
- limite massimo lavoro straordinario 250 ore l’anno – art. 5
- riposo giornaliero 11 ore consecutive – art. 7
- pausa non retribuita di almeno 10’ se il lavoro giornaliero eccede le 6 ore – art. 8
- riposo settimanale di almeno 35 ore consecutive, come media in un periodo non superiore a 14 giorni – art. 9
- definizioni e limitazioni al lavoro notturno – artt. 11/15
Il rispetto dell’orario di lavoro è una questione di sicurezza
In molti paesi europei la normativa sull’orario di lavoro è parte integrante dei testi unici sulla sicurezza.
Da decenni sulla Denuncia di Infortunio INAIL è richiesta l’indicazione dell’ora dell’infortunio, e la specifica “Durante quale ora di lavoro (1^, 2^, ecc.)”. È evidente la rilevanza dell’informazione al fine di determinare se l’orario di lavoro ha in qualche modo ha contribuito all’evento infortunistico.
Le cose cambieranno anche in Italia…
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