È OBBLIGATORIO REGISTRARE GIORNALMENTE L’ORARIO DI LAVORO?
Come abbiamo illustrato nel nostro precedente articolo sul libro unico del lavore e la registrazione delle presenze, in Italia non esiste, ad oggi, una norma che obblighi i datori di lavoro privati alla registrazione giornaliera dell’orario di lavoro svolto dai dipendenti.
Come abbiamo evidenziato il rispetto dell’orario di lavoro è anche una questione di sicurezza; pertanto, il suo monitoraggio dovrebbe essere quotidiano. L’assenza di un obbligo specifico inoltre non mette i dipendenti nelle condizioni di verificare puntualmente la propria retribuzione e il rispetto dei loro diritti.
Registrazione giornaliera dell’orario di lavoro: le cose cambieranno anche in Italia
La sentenza C-55/18 del 14 maggio 2019 della Corte di Giustizia UE ha stabilito, con riferimento a una controversia sorta nell’ambito del diritto del lavoro spagnolo, che
“…l’instaurazione di un sistema obiettivo, affidabile e accessibile che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore rientra nell’ambito dell’obbligo generale, per gli Stati membri e i datori di lavoro, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 89/391, di istituire un’organizzazione e i mezzi necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori…)
“…in assenza di un tale sistema, non c’è modo di stabilire con oggettività e affidabilità né il numero di ore di lavoro così svolte dal lavoratore e la loro collocazione nel tempo, né il numero delle ore svolte al di là dell’orario di lavoro normale, come ore di lavoro straordinario…”
Quando ciò si verificherà potrebbe essere necessario adeguare gli attuali strumenti elettronici utilizzati dalle aziende alle norme di Legge, in conformità ai principi sanciti dalla sentenza.
La rilevazione delle presenze nel rispetto dello Statuto del lavoratore e del GDPR
Non esiste l’obbligo di rilevazione delle presenze, ma se questo viene fatto deve essere attuato nel rispetto delle norme. Va considerato che i dati relativi alle presenze dei lavoratori sono soggetti alle tutele previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Di seguito alcuni spunti.
Lo statuto dei lavoratori (Legge 300/70)
L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori regolamenta il controllo a distanza dei lavoratori, precisando al comma 3 che“Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 (nota: strumenti audiovisivi) e 2 (nota: strumenti di rilevazione delle presenze) sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (nota: norma di adeguamento al GDPR).”
Lo statuto dei lavoratori richiama espressamente il Codice della Privacy e lo rende così parte integrante delle norme a tutela del lavoratore subordinato
I dati biometrici
Il Garante della Privacy si è pronunciato varie volte sul divieto di trattamento dei dati biometrici (es. impronte digitali) dei lavoratori, sia nella fase di riconoscimento biometrico, che all’atto della rilevazione delle presenze.
Al riguardo segnaliamo, a chi volesse approfondire, la Newsletter del Garante del 28 marzo 2024, scaricabile al link e il Provvedimento del 14 settembre 2023 [9940565]
Come mettersi in regola?
Lo Studio Anna Cortesi è partner di Leg Desk Italia, società di consulenza legale “on demand”, nata per rispondere alle esigenze delle imprese in un mondo che cambia velocemente. I consulenti di Leg Desk sono specializzati nella consulenza legale nell’ambito della digitalizzazione, con esperienza ultradecennale sui temi della Privacy e della riservatezza dei dati.
Potremo quindi esaminare gli strumenti e i processi che utilizzate, valutarne la conformità alle norme di Legge e predisporre tutta la documentazione richiesta per essere in regola con le normative vigenti.